L'AMMINISTRATORE
Compiti
dell'amministratore
Ai sensi dell'articolo 1130 c.c.: l'amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei i condomini e curare l'osservanza
del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse
comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione
ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi
comuni;
4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni
dell'edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.
Esecuzione
delle delibere assembleare
L'obbligo dell'amministratore di eseguire le delibere assembleari si limita
a quanto attiene alle parti comuni; eventuali delibere per le quali la
posizione di singoli condomini si configura come quella di proprietari
esclusivi esulano dai suoi compiti. E' inoltre importante sottolineare
che, essendo la deliberazione dell'assemblea immediatamente esecutiva,
l'amministratore non è obbligato ad aspettare il decorso dei termini
per l'impugnazione (30 giorni).
Ricorso
all'assemblea
I singoli condomini possono ricorrere all'assemblea condominiale contro
i provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri,
a norma del art. 1133 c.c. Ovviamente per analogia, anche l'amministratore
può rivolgersi all'assemblea condominiale per provocare una deliberazione
che sancisca la disciplina da lui adottata per l'uso delle cose comuni,
al fine di vincere l'asserita resistenza di uno dei condomini.
Disciplina
dell'uso delle cose e dei servizi comuni
L'amministratore è tenuto a disciplinare l'uso delle cose comuni
e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che sia assicurato
a tutti i condomini il miglior godimento. Pertanto egli non ha il potere,
per esempio, di portare di propria iniziativa modifiche strutturali all'edificio
condominiale, ma ha il diritto, in mancanza di diverse disposizioni dell'assemblea,
di detenere le chiavi dei locali comuni, per assicurarne l'uso da parte
dei singoli condomini in condizioni di parità.
Assemblea
E'
compito dell'Amministratore convocare ogni anno l'Assemblea (art. 1135
c.c.) per:
· la nomina dell'Amministratore,
· l'approvazione del Bilancio Preventivo,
· l'approvazione del Bilancio Consuntivo.
L'Assemblea può essere convocata dall'Amministratore anche quando
egli lo ritenga necessario (art. 66 disp. att. c.c.), per esempio nel
caso sia necessario provvedere ad eseguire lavori straordinari per i quali
l'impegno di spesa supera le previsioni del Bilancio Preventivo. Nel disporre
l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, l'Amministratore deve convocare,
a pena di nullità delle deliberazioni, tutti i Condomini, anche
se uno di essi sia proprietario di una unità immobiliare piccolissima
(art. 1136 c.c.).
Nomina
E' obbligatoria la nomina dell'amministratore nei condominii con più
di quattro partecipanti. Nessun accordo tra tutti i condomini, né
alcun regolamento può escludere tale nomina, pena la loro nullità.
Ex art. 1136 c.c. quarto comma, è necessario (in prima convocazione)
un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in
assemblea ed almeno la metà del valore dell'edificio. La giurisprudenza
consolidata ritiene applicabile tale norma non solo nel caso di prima
nomina, ma anche in quello di conferma dell'amministratore. In seconda
convocazione, per le deliberazioni dell'assemblea condominiale concernenti
la nomina o la revoca dell'amministratore e necessaria invece una maggioranza
che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio, la maggioranza
degli intervenuti ed almeno un terzo dei partecipanti al condominio. Questo
principio, è stato formulato con una sentenza della cassazione
n. 3952/94 e ha provocato un certo dibattito tra gli operatori del settore
Riscossione
dei contributi
Per la riscossione dei contributi, che deve essere fatta in base al preventivo
ed allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore
può ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonostante
l'opposizione e senza necessità di una preventiva autorizzazione
dell'assemblea. In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia
protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento di condominio
ne contiene l'autorizzazione, può sospendere al condomino moroso
l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento
separato (art. 63 att. c.c., c 3). Il potere dell'amministratore di ottenere
decreto ingiuntivo si riferisce non soltanto ai contributi per spese ordinarie,
ma anche a quelli relativi a spese straordinarie. Unica limitazione imposta
è che lo stato di ripartizione dei contributi di spesa dovuti dai
singoli partecipanti al condominio sia stata già approvata dall'assemblea.
Una volta, poi, che il bilancio consuntivo sia stato approvato con la
maggioranza prescritta dalla legge, l'amministratore, per ottenere il
pagamento delle somme risultanti dal bilancio stesso, non è tenuto
a sottoporre all'esame dei singoli condomini i documenti giustificativi
delle spese effettuate, dovendo gli stessi essere controllati prima dell'approvazione
del bilancio, senza che sia ammissibile la possibilità di attribuire
ad alcuni condomini la facoltà di contestare i conti, rimettendo
così in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza.
Controllo
della gestione
L'approvazione, da parte dell'assemblea, dell'operato dell'amministratore,
anche in assenza di tutti gli elementi di carattere formale che integrano
il procedimento di rendiconto, non può preclude l'azione del singolo
condomino volta a controllare la gestione dell'amministratore e la documentazione
ad essa inerente. Sui limiti di tale controllo è intervenuta la
Suprema Corte puntualizzando che ciascun comproprietario ha la facoltà
di richiedere e di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione
dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e non soltanto in sede di
rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea)
e senza l'onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata
a prendere visione o estrarre coppia dai documenti), purché l'esercizio
di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di
amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza, e non si
risolva in un onere economico per il condominio (dovendo i costi relativi
alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti.
Rendiconto
L'amministratore alla fine di ciascun anno deve rendere il conto della
sua gestione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea condominiale.
Tale compito può essere assolto senza speciali forme; in particolare
è stato rilevato che può essere sufficiente - quanto meno
nel caso in cui il conto si riferisce a condominii di modeste proporzioni
- che esso, anche se non redatto in rigorosa forma contabile, contenga
gli elementi essenziali occorrenti per rendere intelligibile, ai singoli
condomini, le modalità di impiego dei fondi anticipati dai medesimi
per la gestione del condominio, con enunciazione delle spese, suddivise
per categorie e ripartite tra i condomini in proporzione delle rispettive
quote. La deliberazione dell'assemblea che approva il rendiconto annuale
dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti
e dissenzienti nel termine stabilito dall'articolo 1137 c.c., terzo comma,
non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità,
restando esclusa una diversa forma di invalidazione ex art. 1418 c.c.,
non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i
provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma della impugnazione
della delibera.
Compenso
L' art. 1709 c.c. dispone che il mandato si presume oneroso. In genere la gratuità
o meno delle prestazioni dell'amministratore è stabilita dal regolamento.
La funzione di amministratore di condominio è assimilabile alla gestione
di un mandato con rappresentanza con la conseguente applicabilità, nei
rapporti tra l'amministratore e i singoli condomini, dell'art. 1720 c.c. secondo
cui il mandante deve, fra l'altro, pagare al mandatario il compenso che gli
spetta.
Durata
della carica
L'amministrazione dura in carica un anno. È nulla la delibera dell'assemblea
che abbia disposto una durata maggiore. L'amministratore può essere
tacitamente confermato di anno in anno, in mancanza di nomina di altro
amministratore.
Revoca
l'amministratore può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea
(art. 1129 c.c. comma secondo);
può essere altresì revocato dall'autorità giudiziaria,
su ricorso di ciascun condomino, in tre casi:
a) qualora sia convenuto in giudizio con una citazione o altro provvedimento
che esorbiti dalle sue attribuzioni ed egli non provveda senza indugio
a darne notizia all'assemblea. In questo caso egli è tenuto anche
al risarcimento dei danni;
b) se per due anni non ha reso il conto della sua gestione;
ci) se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.
Nei casi indicati dal terzo comma dell'art.1129 e dall'ultimo comma dell'art.1131,
contro il provvedimento del Tribunale può essere proposto reclamo
alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.
Come per la nomina anche la cessazione per qualsiasi causa dell'amministratore
dall'ufficio deve essere annotata in apposito registro.
Amministratore
giudiziario
In virtù di quanto dispone il quarto comma dell'articolo 1105 codice
civile, se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione
della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione
adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere
all'autorità giudiziaria. Sulla richiesta provvede il Tribunale
in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.
L'amministratore della cosa comune nominato dall'autorità giudiziaria,
al pari dell'amministratore nominato dall'assemblea dei comproprietari,
ha il mero compito di amministrare, non già quello di deliberare
o di risolvere conflitti di diritti soggettivi tra i vari coninteressati.
Amministratore
nominato dall'autorità giudiziaria
Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità
giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini (articolo 1129 c.c.);
la ratio di questa norma è quella di non lasciare il condominio
senza amministratore. Ovviamente, una volta avvenuta la nomina da parte
del Tribunale, l'amministratore avrà tutti i poteri ed i doveri
di un amministratore nominato dall'assemblea.