RIMOZIONE CASSONI ACQUA IN AMIANTO
Normativa e metodologie riguardanti la rimozione
dei cassoni d'acqua potabile in amianto.
D.M. 14-05-1996
Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto,
previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme relative alla cessazione
dell’impiego dell’amianto».
(G.U. 25-10-1996, n. 251, Supplemento ordinario)
Preambolo
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
ALLEGATO 1 - NORMATIVE E METODOLOGIE TECNICHE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, IL
CONTROLLO E LA BONIFICA DI SITI INDUSTRIALI DISMESSI.
ALLEGATO 2 - CRITERI PER LA MANUTENZIONE E L’USO DI UNITA’ PREFABBRICATE CONTENENTI
AMIANTO
ALLEGATO 3 - CRITERI PER LA MANUTENZIONE E L’USO DI TUBAZIONI E CASSONI IN CEMENTO-AMIANTO
DESTINATI AL TRASPORTO E/O AL DEPOSITO DI ACQUA POTABILE E NON
ALLEGATO 4 - CRITERI RELATIVI ALLA CLASSIFICAZIONE ED ALL’UTILIZZO DELLE «PIETRE VERDI»
IN FUNZIONE DEL LORO CONTENUTO DI AMIANTO
ALLEGATO 5 - REQUISITI MINIMI DEI LABORATORI PUBBLICI E PRIVATI CHE INTENDONO
EFFETTUARE ATTIVITA’ ANALITICHE SULL’AMIANTO
Preambolo
IL MINISTRO DELLA SANITA’
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, dettante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto ed in particolare
l’art. 6, comma 3, e l’art. 12, comma 2;
Visto il decreto del Ministro della sanità datato 6 settembre 1994 e pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6,
comma 3, e dell’art. 12 comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto
dettante disposizione per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti
amianto presenti nelle strutture edilizie;
Visto il decreto del Ministro della sanità 26 ottobre 1995, attualmente in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
concernente normative e metodologie tecniche relative agli interventi di bonifica dei mezzi mobili rotabili, ivi compresi
quelli per rendere innocuo l’amianto;
Visti i documenti tecnici predisposti dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari
connessi all’impiego dell’amianto di cui all’art. 4 della legge medesima, ai sensi dell’art. 5 comma 1, lettera f),
concernenti normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo
l’amianto;
Decreta:
Art. 1.
Gli interventi di bonifica dei siti industriali dismessi, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, devono essere
attuati in base alle normative e metodologie tecniche, riportate in allegato 1 del presente decreto, di cui costituiscono
parte integrante.
Art. 2.
L’uso e gli interventi di manutenzione e di bonifica di unità prefabbricate contenenti amianto, devono essere attuati in
base ai criteri riportati in allegato 2, al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
Art. 3.
L’uso e gli interventi di manutenzione e di bonifica di tubazioni e di cassono in cemento-amianto per il trasporto e/o
deposito di acqua potabile e non potabile devono essere attuati in base ai criteri riportati in allegato 3 al presente
decreto, di cui costituiscono parte integrante.
Art. 4.
Gli interventi di estrazione e l’uso di pietre verdi, nonché gli interventi di bonifica dei materiali costituiti da pietre verdi
contenenti amianto devono essere attuati in base ai criteri riportati in allegato 4 al presente decreto, di cui costituiscono
parte integrante.
Art. 5.
I laboratori che intendono effettuare rilevamenti ed analisi ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge n. 257/1992
devono essere in possesso dei requisiti minimi di cui all’allegato 5 che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno della
pubblicazione medesima.
ALLEGATO 1 - NORMATIVE E METODOLOGIE TECNICHE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, IL
CONTROLLO E LA BONIFICA DI SITI INDUSTRIALI DISMESSI.
PREMESSA
La presente normativa si applica:
a) alle aree ed agli edifici industriali in cui la contaminazione proviene dalla lavorazione dell’amianto o di prodotti che
lo contengono (quindi siti industriali dismessi);
b) alle altre situazioni in cui l’eventuale inquinamento da amianto è determinato dalla presenza di locali adibiti a
stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti.
Ai fini della bonifica le situazioni di queste aree possono risultare molto diverse fra di loro anche in relazione alla
differente tipologia industriale.
In considerazione di ciò per ogni intervento dovrà essere presentato alla Azienda U.S.L. competente per territorio il
piano di lavoro di cui all’art. 34 del D.Lg.vo 277/91 con i seguenti allegati:
- Autorizzazione discarica (copia)
- Autorizzazione trasportatore (copia)
- Nominativi del personale impiegato in cantiere con i rispettivi certificati di idoneità medica.
A - SOPRALLUOGO RICOGNITIVO
Lo scopo del sopralluogo è quello di evidenziare le situazioni di presenza residuale di amianto e di manufatti contenenti
amianto.
Dal censimento dovranno emergere i seguenti elementi conoscitivi.
a) - presenza o meno di residui di manufatti (non più
commerciabili) e quindi da considerare come rifiuti da
smaltire (indicare le quantità in metri cubi e in tonnellate);
b) - presenza o meno di sfridi delle lavorazioni, valutando la
tipologia (rottami, polveri) dello sfrido - (indicare le quantità in metri cubi e in tonnellate);
c) - presenza o meno di residui di polveri contenenti amianto presenti in eventuali impianti di abbattimento (indicare le
quantità in chilogrammi).
B - CAROTAGGIO DEI TERRENI PER EVIDENZIARE EVENTUALI MATERIALI INTERRATI
I sondaggi:
a) - dovranno essere eseguiti prendendo ogni possibile precauzione atta ad evitare il sollevamento di polveri nel corso
della perforazione;
b) - saranno condotti per le profondità ritenute necessarie in relazione alla particolare situazione del sito da investigare e
quindi la lunghezza degli stessi dovrà essere stabilita caso per caso;
c) - dovranno permettere il prelievo delle carote, ad esempio di 10 cm. di diametro, che dovranno essere sigillate e
opportunamente conservate per il prelievo dei campioni da analizzare.
C - ANALISI DEI MATERIALI EVIDENZIATI DURANTE LE FASI «A» e «B»
I metodi di analisi dei materiali raccolti durante le attività ricognitive di cui ai punti A e B, sono quelli indicati negli
allegati tecnici al D.M. 6/9/94.
D - LE OPERAZIONI DI BONIFICA
Le operazioni di bonifica dovranno tener conto di quanto emerso durante le fasi conoscitive A, B, C; non potranno
essere identiche in tutte le situazioni, ma dovranno essere modulate caso per caso in relazione alle particolari situazioni.
In linea di massima dovranno essere eseguite per fasi la cui effettiva successione nel piano di lavoro dovrà tenere conto
della specifica situazione:
I FASE: eventuale rimozione delle coperture in amianto-cemento;
II FASE: bonifica degli edifici;
III FASE: bonifica delle reti fognarie e delle fosse di decantazione;
IV FASE: bonifica dei terreni.
PRIMA FASE: eventuale rimozione delle coperture in amianto-cemento.
Seguire le procedure previste dal DM 6/9/94 - punto 7).
SECONDA FASE: bonifica degli edifici.
La bonifica di questi siti deve permettere di rimuovere le eventuali polveri depositate ed i materiali contenenti amianto
come emerso durante le indagini conoscitive (vedi punti A/B/C).
I materiali di cui ai punti Aa/Ab/Ac, dovranno essere raccolti e smaltiti secondo procedure «ad hoc» in funzione della
classificazione attribuita alle diverse tipologie di rifiuto.
Verificato che nei capannoni industriali e negli edifici esistenti nell’area non sono individuabili materiali contenenti
amianto (fa eccezione la eventuale copertura in lastre o ondulati di amianto- cemento), la bonifica si fonda su una
preventiva aspirazione delle polveri depositate con appositi aspiratori muniti di filtri assoluti e su di un lavaggio con
idropulitrice od altra idonea strumentazione.
Il lavaggio sarà effettuato in modo accurato allo scopo di rimuovere completamente le polveri depositate.
Al termine di tale operazione i locali saranno lasciati in quiete per sette giorni; successivamente si procederà ad un
accurato lavaggio dei pavimenti con acqua.
Tutte le acque risultanti dalle operazioni di pulizia, ad esempio con idropulitrici od altra idonea strumentazione,
verranno convogliate, dopo il passaggio in pozzetti di filtraggio, ad una vasca di raccolta e decantazione, prima
dell’invio al sistema fognario; dovrà essere rispettato il valore limite previsto dalla normativa vigente.
Al fine della bonifica la vasca, tutti i pozzetti e le canalizzazioni verranno bonificati ed il materiale risultante, dopo
l’analisi per la caratterizzazione del rifiuto, verrà inviato in idonea discarica.
Al termine delle operazioni di lavaggio verrà effettuato un controllo da parte dei competenti Organi territoriali di
vigilanza prima di procedere ad un ulteriore trattamento di tutte le superfici con idonei materiali incapsulanti.
Tutti gli addetti all’operazione di bonifica dovranno utilizzare tute ad un pezzo del tipo a perdere, complete di
cappuccio e calzari, nonché respiratori con filtro P3 a ventilazione assistita.
Essi dovranno disporre di spogliatoio con locali separati civile/lavoro del tipo previsto dal Decreto Ministeriale del
6/9/94.
- Indicazione delle modalità di lavoro:
- Delimitazione dell’area di cantiere con nastro bicolore ed apposizione della prescritta cartellonistica di legge.
- Intervento di pulizia meccanica di pavimenti e pareti con idonei strumenti atti a rimuovere amianto minimizzandone la
dispersione ambientale.
- Raccolta ed insaccamento delle eventuali melme dei pozzetti per lo smaltimento finale (da effettuare dopo la terza fase
di bonifica).
Il personale opererà indossando indumenti - tute con cappuccio, guanti e calzari a perdere. Le vie respiratorie saranno
protette da maschere a filtro assoluto tipo P3.
Il personale operante uscirà dalla zona di lavoro seguendo il percorso specificato nel Decreto Ministeriale 6 settembre
1994 e più precisamente:
a) - spogliatoio sporco: svestizione degli indumenti e collocazione degli stessi in appositi sacchi;
b) - locale docce - doccia praticata tenendo indossata la maschera;
c) - chiusa d’aria - l’operaio si toglie la maschera;
d) - spogliatoio pulito - deposito maschera e vestizione con gli indumenti personali.
Nel caso siano presenti materiali contenenti amianto utilizzati per la costruzione degli edifici o materiali coibentati a
spruzzo si dovranno attivare procedure più rigorose da valutare caso per caso nell’ambito del piano di lavoro.
TERZA FASE: bonifica delle reti fognarie e delle fosse di decantazione.
Per quanto riguarda le reti fognarie e le fosse di decantazione la bonifica dovrà essere effettuata come segue:
a - nel caso in cui i materiali siano sotto forma di melme (ad esempio dopo la bonifica degli edifici con idropulitura) si
procederà ad una rimozione senza la realizzazione di coperture e sistemi in depressione;
b - nel caso in cui i materiali siano sotto forma pulverulenta dovrà essere realizzato il sistema di copertura in
depressione così come previsto per la «Quarta fase: bonifica dei terreni».
Nel caso a) il personale dovrà seguire le procedure previste dal D.M. 6/9/94 punto 7 «Rimozione delle lastre in
cemento-amianto».
Nel caso b) il personale dovrà seguire quanto indicato per la «Quarta fase bonifica dei terreni».
QUARTA FASE: bonifica dei terreni
Sulla base della indagine di carotaggio si effettuerà la bonifica del suolo nei casi in cui sia previsto un riutilizzo del sito
industriale che renda necessaria una escavazione del suolo stesso (fondazioni o altro).
Nel caso di riutilizzo del sito con conservazione della situazione superficiale esistente ed in assenza di particolari
situazioni di rischio derivanti dall’assetto idrogeologico del territorio, gli eventuali rifiuti interrati di amianto risultanti
dal carotaggio potranno non essere rimossi dall’area.
In questo caso dovrà comunque essere data comunicazione alle Aziende U.S.L. competenti per territorio chi
vincoleranno il riutilizzo del sito stesso per utilizzazioni diverse da quella conservativa alla rimozione dell’amianto
residuale.
La bonifica del suolo si eseguirà attuando la installazione di due sale tecniche spostabili realizzate con strutture in
carpenteria metallica e rivestite con fogli di polietilene di adeguato spessore. Le sale saranno mantenute in depressione
attraverso gruppi di aspirazione a filtrazione assoluta.
La prima sala avrà le dimensioni di metri 20 per 10 e sarà adibita alla decontaminazione ed al «condizionamento» dei
cassoni di trasporto prima di essere allontanati. Le dimensioni della seconda sala saranno stabilite in funzione delle
dimensioni dei cassoni di trasporto per consentirne una gestione corretta.
Il personale opererà indossando indumenti a perdere (tute col cappuccio, guanti e calzari). Le vie respiratorie saranno
protette da maschere a filtro assoluto tipo P3.
Il personale operante uscirà dalla zona di lavoro seguendo il dettato del D.M. del 6 settembre 1994.
MONITORAGGI
Durante tutte e quattro le fasi si effettueranno i seguenti monitoraggi:
1 - Il personale impegnato nelle operazioni di bonifica verrà monitorato secondo quando disposto dal D.Lg.vo 277/91.
2 - All’esterno dello stabilimento, durante l’intervento di bonifica, dovrà essere garantito un monitoraggio ambientale
delle fibre aerodisperse nelle aree circostanti il cantiere di bonifica.
I criteri e le modalità del monitoraggio sono quelli indicati al punto 5a.11 del DM 6/9/94.
E - CERTIFICAZIONE DELLA RESTITUIBILITA’ DEL SITO INDUSTRIALE BONIFICATO
Per certificare la restituibilità del sito bonificato, si adotteranno i criteri previsti nei punti 6a) e 6b) del DM 6/9/94
eventualmente adeguandoli caso per caso alla particolarità della situazione.
ALLEGATO 2 - CRITERI PER LA MANUTENZIONE E L’USO DI UNITA’ PREFABBRICATE CONTENENTI
AMIANTO
Il presente allegato si riferisce alle unità prefabbricate, incluse quelle di pronto intervento, adibite a mense, alloggi
singoli e comunitari, scuole, posti di pronto soccorso, piccoli ospedali, ecc. nelle quali è stata riscontrata la presenza di
amianto. Tali unità vengono comunemente utilizzate in caso di calamità naturale (terremoti, alluvioni, ecc.) ed in genere
in tutte quelle situazioni ambientali poco favorevoli in cui difficilmente si possono far intervenire mezzi meccanici quali
autogru, bulldozer, ecc; esse presentano infatti peso limitato dei singoli componenti, facilità di montaggio e non
necessitano di alcuna opera di fondazione.
A seconda degli anni di fabbricazione sono state impiegate in alcuni modelli lastre in cemento-amianto principalmente
per le pareti e le strutture del tetto; anche i rivestimenti dei pavimenti possono essere costituiti da materiali contenenti
amianto quali mattonelle viniliche, ecc. L’amianto utilizzato è prevalentemente di tipo crisotilo nelle lastre delle pareti e
crocidolite in quelle del tetto; non mancano casi di lastre con presenza di crisotilo in miscela con amianti di tipo
anfibolico. Le lastre di cemento-amianto sono poste in genere tra un rivestimento esterno e uno interno in lamiera
preporcellanata, laminato plastico, metallico o di altro tipo. Solitamente è presente, dietro uno dei rivestimenti, uno
strato di materiale isolante (poliuretano espanso, polistirolo, lana di roccia, ecc.). Nelle strutture del tetto le lastre di
cemento - amianto possono non presentare un rivestimento esterno, mentre l’altra parete è solitamente rivestita da
materiale isolante. Se il confinamento fra le due lamiere è in stato ottimale non si determina rilascio di fibre di amianto
nell’area ambiente. In letteratura non risultano descritti casi di inquinamento ambientale da fibre di amianto associati ad
unità prefabbricate.
Con i censimenti da realizzarsi nel rispetto dei piani regionali si otterranno i dati relativi al numero, alla tipologia ed alla
dislocazione nel territorio di tali unità prefabbricate contenenti amianto, siano esse immagazzinate che in uso.
Durante l’installazione delle lastre componenti delle suddette strutture, ove le stesse non risultino confinate fra due
rivestimenti, andranno prese opportune precauzioni qualora vengano eseguite operazioni (fori, ritocchi ecc.) che
possono dar luogo ad emissione di fibre di amianto. Tali operazioni andranno comunque eseguite prima dell’istallazione
in ambienti, diversi da quelli di destinazione e da personale qualificato munito di un idoneo apparecchio di protezione
delle vie respiratorie.
Per «idoneo apparecchio di protezione delle vie respiratorie», trattandosi in ogni caso di operazioni o lavorazioni
occasionali e limitate nel tempo (cioè non inserite con carattere di continuità in un ciclo lavorativo) si ritiene
appropriata una semimaschera con filtro antipolvere di classe P3 (alta efficienza), con un fattore di protezione operativo
(che tiene cioè conto delle reali condizioni di utilizzo del respiratore sul posto di lavoro) pari a trenta. L’operatore ha
cioè la garanzia di poter lavorare in condizioni di sicurezza fintanto che la concentrazione ambientale dell’inquinante
non superi di trenta volte il relativo valore limite di soglia. Nel caso più restrittivo degli amianti anfibolici, ciò vuol dire
fino alla concentrazione di 6 fibre/cm3 = 6000 fibre/litro.
Nel caso di interventi saltuari e di breve durata che vengano effettuati sui pannelli delle pareti per la sostituzione delle
parti metalliche di aggancio, si dovrà limitare al massimo la manomissione delle lastre di cemento-amianto, ricorrendo
ad esempio all’utilizzo di prodotti deossidanti per ferro.
Qualora fosse assolutamente necessario l’impiego di attrezzature abrasive, queste dovranno essere munite di idonea
aspirazione con relativi filtri assoluti. Tali interventi andranno comunque effettuati in zone confinate da personale
qualificato munito di idonei respiratori. Tutte le operazioni di manutenzione e preparazione delle lastre destinate al
montaggio in zone di pronto intervento dovranno ovviamente essere effettuate nei magazzini o depositi di tali
prefabbricati, con le dovute attenzioni legate alla presenza di amianto ed eseguendo le operazioni nel rispetto della
normativa vigente (decreto legislativo 277/91 e legge 257/92). Nel caso di bonifica di lastre deteriorate con prodotti
incapsulanti, o di rimozione delle stesse perché in stato di degrado avanzato, valgono naturalmente tutte le
raccomandazioni e disposizioni del DM 6/9/94.
Un apposito foglio di istruzioni, predisposto dagli Enti che hanno in dotazione le suddette unità prefabbricate dovrà
riportare in maniera dettagliata i criteri suindicati per l’installazione, il controllo e la manutenzione delle stesse. Gli Enti
proprietari delle strutture medesime dovranno predisporre ed applicare sistematicamente un adeguato piano di controllo
e di manutenzione periodica.
Dovranno essere inoltre date indicazioni agli utenti dei prefabbricati per un buon uso dei locali, raccomandando il
divieto di impiego di trapani e attrezzature abrasive, in modo da evitare tutte quelle operazioni che possano far
disperdere amianto nell’ambiente. Tali indicazioni dovranno essere contenute in maniera dettagliata in un apposito
«libretto d’uso».
In caso di consegna di prefabbricati con suppellettili sarà posta cura che nessun arredo necessiti di forature o di altro
intervento sulle pareti.
Nell’installazione dell’impianto elettrico dovrà essere evitato l’attraversamento (se non già predisposto) delle lastre, o di
altro materiale contenente amianto, disponendo canalette esterne fissate, ad esempio, mediante rivetti che interessino
soltanto il rivestimento delle lastre.
ALLEGATO 3 - CRITERI PER LA MANUTENZIONE E L’USO DI TUBAZIONI E CASSONI IN CEMENTO-AMIANTO
DESTINATI AL TRASPORTO E/O AL DEPOSITO DI ACQUA POTABILE E NON
In merito a tale problematica sono state eseguite una serie di valutazioni sia tecniche che normative, in base alle quali
sono stati individuati i seguenti indirizzi comportamentali.
Innanzitutto è stata valutata la possibilità di utilizzare tubazioni e cassoni in cemento-amianto per il trasporto e/o il
deposito di acqua potabile.
In merito a tale aspetto, basandosi sulle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità è stato rilevato che:
1) studi a livello internazionale su popolazioni esposte, attraverso l’acqua potabile, a concentrazioni di fibre di amianto
variabili da 1x10 6 a 200x10 6 fibre/litro, provenienti sia da sorgenti naturali contaminate che dalla cessione da parte di
condotte o cassoni in cemento-amianto, non hanno fornito finora chiare evidenze di una associazione fra eccesso di
tumori gastrointestinali e consumo di acqua potabile contenente fibre di amianto. L’interpretazione dei dati ottenuti dal
complesso di tali ricerche è a tutt’oggi un problema dibattuto sul quale non vi è unanimità di vedute.
2) L’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha pubblicato, nell’anno 1994, il documento «Direttive di qualità
per l’acqua potabile» - Volume 1 Raccomandazioni - nel quale si è così espressa nei confronti del rischio per la salute
correlato all’ingestione di fibre di amianto attraverso l’acqua potabile».... Non esiste dunque alcuna prova seria che
l’ingestione di amianto sia pericolosa per la salute, non è stato ritenuto utile, pertanto, stabilire un valore guida fondato
su delle considerazioni di natura sanitaria, per la presenza di questa sostanza nell’acqua potabile».
3) L’utilizzazione di acque contaminate potrebbe essere anche causa dell’aumento della concentrazione di fibre di
amianto aerodisperse. E’ stato riportato infatti (dati di provenienza USA) che l’uso di acque con elevata contaminazione
di amianto (20x10 6 fibre/litro) può incrementare anche di 5 volte rispetto al livello di fondo, i livelli di fibre
aerodisperse all’interno delle abitazioni servite da tali acque.
4) In ambito nazionale non sono state svolte indagini sistematiche ad ampio raggio sulla contaminazione da amianto
delle acque potabili; tuttavia, i risultati ottenuti nel corso degli ultimi anni dall’Istituto Superiore di Sanità in
collaborazione con 7 Regioni, pur evidenziando che il fenomeno della contaminazione da amianto delle acque potabili
esiste anche in Italia, mostrano che esso ha dimensioni assai inferiori di quelle osservate in vaste aree degli USA e del
Canada.
5) Il rilascio di fibre da tubazioni o cassoni in cemento-amianto dipende dalla solubilizzazione della matrice cementizia,
dovuta soprattutto alla sottrazione di ioni calcio; in tale situazione le fibre possono essere liberate e cedute all’acqua. Il
rilascio di fibre è causato perciò essenzialmente dalla natura dell’acqua condottata e in particolare dalla sua aggressività,
che è funzione del ph, dell’alcalinità totale e della durezza calcica. Il rilascio di fibre dalle tubature è influenzato inoltre
da altri fattori quali la temperatura, l’ossigeno disciolto, il contenuto di solidi sospesi, la turbolenza e la velocità
dell’acqua. Nella Circolare del Ministero della Sanità n. 42 dell’1/8/86 pubblicata sulla G.U. n. 157 del 9/7/1986 è
suggerito un indice di aggressività dell’acqua da usare come riferimento per l’individuazione delle situazioni in cui
potrebbe aversi rilascio di fibre dalle tubazioni in cemento-amianto.
6) Nell’attuale normativa nazionale e comunitaria non sono previste prescrizioni relative alla sostituzione dei cassoni in
cemento-amianto per l’acqua potabile.
Per quanto riguarda eventuali difficoltà tecniche che potrebbero insorgere nella sostituzione parziale di tubature in
cemento-amianto con tubature in materiali diversi, da un’indagine condotta presso le Associazioni industriali di settore,
risulta che generalmente non sussistono particolari problemi, essendo disponibili sul mercato adeguati ed efficaci
strumenti tecnici (giunti, raccordi ecc.) privi di amianto. Informazioni possono essere ottenute presso le Associazioni
industriali di settore.
E’ stata altresì valutata la possibilità di utilizzazione di tubazioni in cemento-amianto negli interventi di manutenzione -sostituzione
di condotte per le acque delle reti idriche e fognarie.
A riguardo il comma 2 dell’art. 1 della legge 27/3/1992 n. 257 ha vietato (con decorrenza dal 365°giorno dalla data di
entrata in vigore della legge medesima) «l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la
produzione di amianto, o di prodotti contenenti amianto», facendo peraltro salvi i diversi termini previsti nella tabella
allegata alla legge «per la cessazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti».
Dalla formulazione della norma si evince che il divieto non è esteso anche all’utilizzazione dei prodotti di amianto o
contenenti amianto.
Oltre al dato testuale, anche l’interpretazione logica porta a concludere che l’impiego dei prodotti contenenti amianto è
escluso dall’ambito dei divieti previsti dalla norma citata. Non avrebbe senso, infatti, la previsione che consente
l’ulteriore produzione e commercializzazione, per un periodo di due anni, di vari prodotti contenenti amianto (fra cui
«tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile ed industriale»), se non fosse
poi lecito impiegare, anche dopo lo scadere del biennio, i prodotti venduti prima della scadenza del predetto termine.
Si ritiene che l’utilizzazione, da parte dei gestori di opere idrauliche (ad esempio consorzi irrigui, comuni etc.), di
tubature in cemento-amianto negli interventi di manutenzione-sostituzione di condotte per le acque cittadine delle reti
idriche e fognanti non possa ritenersi vietata ai sensi della legge 257/92, purché si tratti di tubature regolarmente
acquistate dai soggetti medesimi entro i termini dalla stessa previsti e fatti salvi, in ogni caso, gli effetti di eventuali
successive disposizioni. In tali lavorazioni si ribadisce l’obbligo del rispetto del Decreto Legislativo 277/91 relativo alla
protezione dei lavoratori, nonchÈ, per la sostituzione dei materiali già in opera, l’obbligo di seguire i criteri indicati dal
punto 7 del D.M. 6/9/94.
Va, peraltro, rilevato che, sotto il profilo dell’opportunità, l’impiego, anche ai soli fini di manutenzione, di prodotti
contenenti amianto dovrebbe essere, con il passare del tempo, sempre più limitato, in coerenza con l’intento del
legislatore di assicurare una progressiva eliminazione dei materiali potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.
Per quanto sopra si richiama la necessità di valutare il reale stato di conservazione dei manufatti in oggetto (degrado del
cemento-amianto, danni alla superficie dei cassoni, danni alle tubazioni, frattura della matrice cementizia, in
conseguenza dei quali si potrebbe avere una cessione di fibre di amianto all’acqua) per decidere sulla opportunità della
loro sostituzione. In proposito si richiama l’attenzione delle Competenti Amministrazioni sulla esigenza di
programmare in tempi rapidi la progressiva e sistematica eliminazione delle tubazioni e dei cassoni di deposito di
acque, via via che lo stato di manutenzione degli stessi e le circostanze legate ai vari interventi da effettuarsi diano
l’occasione per tale dismissione.
Nei casi di sostituzione sia parziale che totale dei manufatti, i criteri di valutazione e di bonifica da prendere in
considerazione sono quelli indicati al punto 2 del Decreto Ministeriale 6/9/94, adattandoli alle particolari tipologie dei
manufatti presi in esame.
ALLEGATO 4 - CRITERI RELATIVI ALLA CLASSIFICAZIONE ED ALL’UTILIZZO DELLE «PIETRE VERDI»
IN FUNZIONE DEL LORO CONTENUTO DI AMIANTO
Classificazione delle cosidette «Pietre verdi» in funzione del loro contenuto di amianto
LITOTIPOMinerali principali»serpentiniti» s. l.antigorite, crisotilo, olivina, pirosseni orto e clino, anfibolo tremolite,
talco, dolomite, granato, spinelli cromite e magnetiteprasinitifeldspato albite, epidoti, anfiboli tremolite-actinolite,
glaucofane, pirosseni clino e mica biancaeclogitipirosseno monoclino, granato, rutilo, anfibolo
glaucofaneanfibolitiomeblenda, plagioclasio, zoisite, clorite, antofillite-gedritescisti actinoliticiactinolite, talco, clorite,
epidoto, olivinascisti cloritici, talcosi e serpentinositalco, clorite, dolomite, tremolite, actinolite, serpentino, crisotilo,
rutilo, titanite, granatooficalcititalco, antigorite, crisotilo, tremolite, dolomite, calcite, olivinaLa classificazione delle
pietre verdi in funzione del loro contenuto di amianto è stata eseguita sulla base delle informazioni di natura
petrografica oggi disponibili in letteratura. La quantità esatta di amianto, sia esso amianto di serpentino o amianto di
anfibolo non può essere definita in modo assoluto, ma deve essere valutata caso per caso.
Per una corretta definizione dei controlli da eseguire sulle pietre verdi al fine di un loro utilizzo come rocce ornamentali
o come inerti, si indicano i seguenti criteri generali:
A - VALUTAZIONE DEL CONTENUTO DI AMIANTO NEL GIACIMENTO E CONTROLLI DURANTE
L’ATTIVITA’ ESTRATTIVA
La procedura prevede un controllo iniziale del contenuto di amianto stimato medio sul giacimento, effettuato mediante
rilevamento petrografico di dettaglio. Il rilevamento dovrà effettuarsi su un’area tale da coprire tutta l’estensione del
giacimento e le zone di rispetto. La relazione geologica prodotta dovrà contenere i seguenti elementi:
- descrizione dell’area dal punto di vista geomorfologico, geologico e idrogeologico;
- descrizione dell’area con cartografia dettagliata degli affioramenti;
- sezioni geologiche, effettuate in modo da descrivere il giacimento trasversalmente all’avanzamento del fronte di cava.
L’eventuale presenza di amianto già evidente in superficie dovrà essere valutata in termini quantitativi, riportata in
cartografia e dovranno essere indicate, se possibile, le direzioni di immersione dei filoni o degli strati che contengono
amianto.
L’attività della cava dovrà essere tenuta sotto controllo mediante una descrizione petrografica dei litotipi incontrati
durante l’avanzamento del fronte di taglio. Tale descrizione verrà effettuata sia con rilevamento sul campo che con
l’ausilio di analisi di tipo mineralogico-petrografico. La frequenza del controllo è da stabilirsi in relazione alla
volumetria del materiale estratto e alla velocità di avanzamento del fronte di cava.
Contemporaneamente dovranno essere effettuati, da parte degli Organi territoriali di vigilanza, controlli con prelievo di
campioni di particolato aerodisperso ed analisi mediante microscopia ottica (MOCF) o elettronica a scansione (SEM).
L’eventuale affioramento di filoni ricchi di amianto dovrà essere prontamente segnalato prima che il proseguire
dell’attività estrattiva provochi un inquinamento ambientale da fibre di amianto; in questo modo sarà possibile
intervenire con un’azione preventiva, ad esempio mediante incapsulamento o altri idonei sistemi e quindi modificare
opportunamente la procedura di estrazione.
B - VALUTAZIONE DEL CONTENUTO DI AMIANTO NEI MATERIALI ESTRATTI
La valutazione del contenuto di amianto nei materiali ottenuti dall’attività estrattiva deve essere eseguita con metodi che
permettano la misura media del contenuto di fibre «liberabili» dal materiale. Tale valutazione deve tenere conto dei
seguenti fattori:
- caratteristiche petrografiche del materiale
- usurabilità del materiale in funzione delle condizioni di preparazione d’uso.
La misura deve quindi tendere ad ottenere un indice che determini la sua pericolosità.
Distinguendo tra materiali in breccia, materiali in lastre e materiali in blocchi, si possono indicare tre procedure.
B1 - Materiali in breccia
Si farà riferimento ad un indice di rilascio determinato utilizzando come parametri la percentuale di amianto liberato e
la densità relativa del materiale solido.
I campioni di breccia verranno prelevati secondo un opportuno criterio statistico, ordinariamente non inferiore a un
campione ogni 1000 mc; nel caso in cui il controllo del fronte di cava, effettuato in conformità a quanto descritto al
precedente punto A, evidenzi l’affioramento di filoni contenenti amianto, il campionamento sul materiale in breccia
dovrà avvenire con frequenza di un campione ogni 100 mc.
Quando il controllo del fronte di cava assicurerà l’assenza degli affioramenti sopradetti, la frequenza dei test potrà
essere progressivamente ridotta ai limiti ordinari.
Per la determinazione della percentuale in peso di amianto in fibre liberate si suggerisce la seguente procedura:
1 - pesatura del materiale
2 - prova di sfregamento tramite automacinazione per quattro ore mediante la macchina di cui alla Fig. 1
3 - lavaggio del materiale, filtrazione del liquido di lavaggio e raccolta della polvere su filtro
4 - analisi della polvere con metodi quantitativi per la valutazione della presenza di amianto in fibre (IR e SEM)
La densità relativa sarà calcolata sul materiale dopo la macinazione, secondo la relazione: % densità relativa = densità
apparente/ densità assoluta
L’espressione finale da utilizzare sarà la seguente:
I.r. = % amianto liberata/ % densità relativa
Nella classificazione dei materiali naturali si dovrà fare riferimento quindi all’indice di rilascio, modificato in modo da
utilizzare la percentuale di amianto rilasciato dal materiale e non la percentuale di amianto totale.
Il materiale verrà quindi definito non pericoloso quando l’indice di rilascio sarà inferiore o uguale a 0,1.
B2 - Materiali in lastre
Si farà riferimento ad un indice di rilascio determinato utilizzando come parametri la percentuale di amianto liberato e
la densità relativa del materiale solido. I materiali in lastre saranno sottoposti ad una prova di sfregamento per la
determinazione del peso di polvere di amianto liberata. Il numero di campioni da saggiare sarà stabilito in funzione
della superficie di lastre prodotta, ma in misura ordinariamente non inferiore a nr. 1 campione ogni 50 mc. di materiale
lavorato; nel caso in cui il controllo del fronte di cava, effettuato in conformità a quanto descritto nel precedente punto
A, evidenzi l’affioramento di filoni contenenti amianto, il campionamento sul materiale da sottoporre a lavorazione,
dovrà avvenire con frequenza non inferiore a nr. 1 campione ogni 10 mc di materiale lavorato. Quando il controllo del
fronte di cava assicurerà l’assenza degli affioramenti sopradetti, la frequenza dei test potrà essere progressivamente
ridotta ai limiti ordinari. I campioni saranno presi da lastre non immediatamente superficiali, ma almeno a 5 cm dalla
superficie del blocco. Le dimensioni dei campioni da analizzare sono indicate nella Fig. 2.
La prova di sfregamento va effettuata mediante una macchina rotazionale/abrasiva, secondo lo schema di apparato in
Fig. 2. La polvere ottenuta verrà raccolta mediante lavaggio e filtrazione su un setto poroso da 0,45 (micro)m. L’analisi
della presenza e della quantità di amianto verrà eseguita mediante diffrattometria a raggi X secondo quanto indicato nel
D.M. 6/9/94.
Il materiale verrà quindi considerato non pericoloso quando l’indice di rilascio sarà inferiore o eguale a 0,1.
Gli Organi territoriali di vigilanza dovranno altresì effettuare periodicamente prelievi di polveri dall’ambiente di lavoro
per verificare eventuale rilascio di fibre di amianto durante le attività di taglio.
B3 - Materiali in blocchi destinati a costituire barriere costiere o massicciate
Per questo tipo di materiali le prove riguardano una valutazione mineralogica della superficie visibile. L’osservazione
dovrà accertare l’assenza di fibre superficiali sui blocchi, eventualmente anche con il prelievo e l’analisi con idonea
strumentazione di campioni superficiali. Si valuterà quindi la distribuzione superficiale dell’amianto, quantificando in
modo orientativo la quantità di amianto rispetto alla superficie del blocco.
La valutazione orientativa della superficie del blocco si può eseguire assimilando il blocco ad un cubo con lato pari alla
radice cubica del volume:
(Immagine 1)
I blocchi che risulteranno contaminati superficialmente da amianto, in misura inferiore allo 0,1% della superficie totale
stimata verranno considerati non pericolosi.
ALLEGATO 5 - REQUISITI MINIMI DEI LABORATORI PUBBLICI E PRIVATI CHE INTENDONO
EFFETTUARE ATTIVITA’ ANALITICHE SULL’AMIANTO
PREMESSA
Il Decreto Ministeriale 6/9/94, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 156 della Gazzetta Ufficiale n. 288 del
10/12/94, indica negli allegati 1, 2 e 3 le procedure di analisi qualitative e quantitative dell’amianto.
La presente normativa definisce, pertanto, i requisiti necessari per le attività di campionamento ed analisi dell’amianto
indicate dal Decreto succitato.
1. REQUISITI MINIMI PER LE ATTIVITA’ DI CAMPIONAMENTO
Il personale addetto al campionamento deve essere in possesso di diploma di scuola media superiore, di documentata
esperienza nel settore specifico e deve operare sotto la direzione di un laureato in discipline tecnico-scientifiche con
specifica e comprovata esperienza nel settore.
2. REQUISITI MINIMI DEI LABORATORI PER LE ANALISI DELLA POLVERE DI AMIANTO NELL’ARIA IN
MICROSCOPIA OTTICA IN CONTRASTO DI FASE
Il laboratorio che intende effettuare analisi per la determinazione dell’amianto nell’aria in microscopia ottica deve
essere dotato di microscopio ottico a contrasto di fase (MOCF) con le caratteristiche indicate nell’allegato 5 del Decreto
Legislativo n. 277 del 15/8/91 e dei necessari apparati ausiliari per la preparazione dei campioni.
Il personale addetto al laboratorio deve comprendere un laureato in discipline tecnico-scientifiche ed un collaboratore
provvisto di diploma di scuola media superiore, entrambi con specifica e comprovata esperienza nelle tecniche di
microscopia.
3. REQUISITI MINIMI DEI LABORATORI PER LE ANALISI DELLA POLVERE DI AMIANTO NELL’ARIA IN
MICROSCOPIA ELETTRONICA A SCANSIONE
Il laboratorio che intende effettuare analisi per la determinazione della polvere di amianto nell’aria deve essere dotato di
un microscopio elettronico a scansione (SEM), equipaggiato con sistemi per la microanalisi a raggi X mediante
spettrometria a dispersione di energia, nonché dei necessari apparati ausiliari per la preparazione dei campioni.
Il personale addetto al laboratorio deve comprendere un laureato in discipline tecnico-scientifiche ed un collaboratore
provvisto di diploma di scuola media superiore, entrambi con specifica e comprovata esperienza nelle tecniche di
microscopia.
4. REQUISITI MINIMI DEI LABORATORI PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELL’AMIANTO IN
CAMPIONI DI MASSA
Il laboratorio di analisi che intende effettuare analisi per la determinazione dell’amianto nei materiali in massa, deve
essere dotato di un diffrattometro a raggi X (DRX) e/o di uno spettrofotometro IR, nonché dei necessari apparati
ausiliari per la preparazione dei campioni.
Il personale addetto al laboratorio deve comprendere un laureato in discipline tecnico-scientifiche ed un collaboratore
provvisto di diploma di scuola media superiore, entrambi con specifica e comprovata esperienza nelle tecniche di
diffrattometria e di spettroscopia ad infrarosso.
5. CONTROLLI DI QUALITA’ PER I LABORATORI PER LE ANALISI DI AMIANTO NELL’ARIA E/O IN
CAMPIONI MASSIVI
Tutti i laboratori, sia pubblici che privati, che rispondono ai requisiti di cui ai punti precedenti, devono partecipare e
soddisfare ad un apposito programma di controllo di qualità, predisposto congiuntamente dall’Istituto Superiore di
Sanità, dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, dal Centro Nazionale delle Ricerche -Istituto
Trattamento Minerali - e dal Coordinamento Tecnico Interregionale.
a) Organizzazione dei programmi di controllo di qualità sui laboratori che effettuano attività analitiche sull’amianto
I programmi di controllo di qualità sono previsti allo scopo di verificare l’idoneità dei laboratori che intendono
effettuare attività analitiche sull’amianto.
Sono previsti quattro diversi programmi di controllo di qualità coordinati dagli Istituti Centrali (Istituto Superiore di
Sanità, Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, Consiglio Nazionale delle Ricerche) e dal Coordinamento
tecnico Interregionale.
Tali programmi si svolgeranno con periodicità che sarà definita mediante apposita circolare del Ministero della sanità.
I programmi sono relativi alle seguenti metodologie analitiche:
- microscopia ottica di contrasto di fase (MOCF);
- diffrattometria a raggi X (DXR);
- microscopia elettronica a scansione (SEM);
- spettrofotometria di assorbimento infrarosso (FTIR).
Tutti i programmi si articoleranno nelle seguenti fasi:
- iscrizione al programma dei laboratori partecipanti;
- preparazione e scelta dei campioni;
- distribuzione di campioni da parte di un laboratorio
coordinatore;
- analisi dei campioni da parte dei laboratori partecipanti;
- raccolta dei risultati ottenuti dai laboratori partecipanti da parte del laboratorio coordinatore;
- elaborazione dei risultati secondo adeguati criteri statistici;
- valutazione delle prestazioni dei laboratori partecipanti, comprese eventuali visite in loco, da parte degli Istituti
Centrali e del Coordinamento Tecnico Interregionale che ne informeranno il Ministero della sanità, Dipartimento della
Prevenzione e dei Farmaci.
Saranno altresì messi a punto criteri relativi alla sicurezza, la gestione dei campioni e la gestione dei rifiuti a cui i
laboratori pubblici e privati, che effettuano attività analitiche sull’amianto, dovranno adeguarsi nell’arco del biennio
1996/97 in quanto, al termine di tale periodo, il rispetto di tali criteri sarà considerato congiuntamente alla qualità delle
misure analitiche per la valutazione delle prestazioni del laboratorio stesso.
b) Laboratori coordinatori dei programmi di controllo di qualità:
Microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF):
Laboratorio Polveri e Fibre
Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
Via Fontana Candita, 1 - 00040 Monte Porzio - Roma.
Microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF):
Laboratorio di Igiene Ambientale
Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma.
Diffrattometria a raggi X (XDR):
Laboratorio di Igiene Ambientale
Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma.
Diffrattometria a raggi X (XDR):
Istituto Trattamento Minerali
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Via Bolognola, 7 - 00138 Roma
Microscopia elettronica a scansione (SEM):
Laboratorio di Ultrastrutture
Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma.
Spettrofotometria di assorbimento infrarosso (FTIR):
C.N.R. Istituto Trattamento Minerali
Via Bolognola, 7 - 00138 Roma.
L’organizzazione dettagliata dei programmi di controllo di qualità, per le diverse metodologie analitiche, verrà definita
attraverso la preparazione di specifici criteri applicativi, nei relativi regolamenti emanati per mezzo di circolare del
Ministero della sanità.